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D.M. 30/07/2001 n. 346-Il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999. Si riporta il testo degli articoli 57, 62 e 68 del Decreto legislativo n. 300 del 1999: "Art. 57 (Istituzione delle agenzie fiscali). 1. Per la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici del Ministero sono istituite l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e l'Agenzia del demanio, di seguito denominate agenzie fiscali. Alle Agenzie fiscali sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze che vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna Agenzia. 2. Le regioni e gli enti locali possono attribuire alle Agenzie fiscali, in tutto o in parte, la gestione delle funzioni ad essi spettanti, regolando con autonome convenzioni le modalità di svolgimento dei compiti e gli obblighi che ne conseguono.". "Art. 62 (Agenzia delle entrate). 1. All'Agenzia delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenza di altre agenzie, enti od organi, con il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale. 2. L'Agenzia è competente in particolare a svolgere i servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali già di competenza del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla Legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori. 3. In fase di prima applicazione il Ministro delle finanze stabilisce con Decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'Agenzia." . "Art. 68 (Funzioni) . 1. Il direttore rappresenta l'Agenzia e la dirige, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti, in base alle norme del presente Decreto legislativo o dello statuto, ad altri organi. 2. Il comitato direttivo delibera, su proposta del presidente, lo statuto, i regolamenti e gli altri atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Agenzia, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnino il bilancio dell'Agenzia, anche se ripartite in più esercizi, per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Il direttore sottopone alla valutazione del comitato direttivo le scelte strategiche aziendali e le nomine dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice a livello centrale e periferico.". Note all'art. 1: -Il Decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, concerne il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il testo dell'art. 16 del Decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, come modificato dal Decreto qui pubblicato, è il seguente: "Art. 16 (Assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti) . 1. I CAF-dipendenti, nell'ambito delle attività di assistenza fiscale di cui all'art. 34, comma 4, del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, provvedono a: a) comunicare ai sostituti d'imposta, anche in via telematica, entro il 20 giugno di ciascun anno, il risultato finale delle dichiarazioni; b) consegnare al contribuente, entro il 20 giugno di ciascun anno, copia della dichiarazione dei redditi elaborata e il relativo prospetto di liquidazione; c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 20 ottobre di ciascun anno, le dichiarazioni predisposte e, entro il 31 dicembre successivo, le dichiarazioni integrative di cui all'art. 14; d) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione nonchè le schede relative alle scelte per la destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione. 2. Per le dichiarazioni integrative di cui all'art. 14, le comunicazioni e le consegne di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono effettuate entro il 15 novembre di ciascun anno. 3. Nel prospetto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile dell'assistenza fiscale, oltre agli elementi di calcolo ed al risultato del conguaglio fiscale, sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute rispetto ai dati indicati nella dichiarazione presentata dal contribuente a seguito dei controlli effettuati, tenuto conto delle risultanze della documentazione esibita e delle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni d'imposta e lo scomputo delle ritenute d'acconto. 4. Le operazioni di raccolta delle dichiarazioni e della relativa documentazione e di consegna ai contribuenti delle dichiarazioni elaborate e dei prospetti di liquidazione possono essere effettuate dai CAF-dipendenti tramite i propri soci od associati.". - Il testo dell'art. 17 del Decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, come modificato dal Decreto qui pubblicato, è il seguente: "Art. 17 (Assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta). 1. I sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a: a) controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta; b) consegnare al sostituito, entro il 15 giugno di ciascun anno, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione; c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 20 ottobre di ciascun anno, le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, nonchè consegnare, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, le buste con- tenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; d) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione. 2. Il sostituto d'imposta socio di un CAF-dipendenti può prestare assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite il CAF stesso, che opera con le modalità stabilite all'art. 16.". - Il testo dell'art. 19 del Decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, come modificato dal Decreto qui pubblicato, è il seguente: "Art. 19 (Operazioni di conguaglio). 1. Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla retribuzione corrisposta nel mese di luglio e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative allo stesso mese. Se nell'esecuzione delle operazioni di conguaglio il sostituto d'imposta riscontra che la retribuzione o la rata di pensione corrisposta nel mese di luglio risulta insufficiente per il pagamento dell'importo complessivamente risultante a debito, trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi. 2. Le somme risultanti a credito sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante nel mese di luglio, ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto. Nel caso che anche l'ammontare complessivo delle ritenute risulti insufficiente a consentire il rimborso delle somme risultanti a credito, il sostituto rimborsa gli importi residui operando sulle ritenute d'acconto dei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta. 3. Le somme risultanti a credito dalle dichiarazioni di cui all'art. 14, sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante nel mese di dicembre, ovvero utilizzando, se necessario, l'amontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto nello stesso mese. 4. Gli enti che erogano pensioni effettuano a partire dal mese di agosto o di settembre le operazioni di cui al comma 1 e versano le imposte nei termini previsti per il versamento delle ritenute. 5. L'importo della seconda o unica rata di acconto è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre; ove tale retribuzione risulti insufficiente, la parte residua maggiorata dagli interessi previsti per il differimento dei pagamenti delle imposte sui redditi, è trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre. In caso di ulteriore incapienza, il sostituto comunica al contribuente l'ammontare del debito residuo che lo stesso deve versare. 6. I contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, lettere b) e c), del Decreto-Legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 27 aprile 1989, n. 154, determinano, sotto la propria responsabilità, l'importo delle somme che ritengono dovute e ne danno comunicazione in sede di dichiarazione ovvero, per la seconda o unica rata di acconto, con apposita comunicazione da presentare al sostituto d'imposta entro il mese di settembre.". -Il testo dell'art. 3, del Decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, come modificato dal Decreto qui pubblicato, è il seguente: "Art. 3 (Asseverazione). 1. Gli elementi contabili ed extracontabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per le singole attività esercitate, oggetto dell'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono individuati con provvedimento amministrativo di approvazione dei modelli di dichiarazione. 2. Con l'asseverazione viene attestata, altresì, la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinati sulla base degli studi di settore, ove applicabili, ovvero le cause che giustificano la non congruità dei predetti ricavi o compensi. Possono essere attestate, inoltre, le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi.". -Il testo dell'art. 6, del Decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, come modificato dal Decreto qui pubblicato, è il seguente: "Art. 6 (Garanzie). 1. Le società richiedenti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonchè al numero dei visti di conformità rilasciati e, comunque, non inferiore a due miliardi di lire, al fine di garantire agli utenti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'assistenza fiscale prestata. 2. Le imprese di assicurazione danno immediata comunicazione all'Agenzia delle entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno della garanzia assicurativa.". -Il testo dell'art. 7, del Decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, co me modificato dal Decreto qui pubblicato, è il seguente: "Art. 7 (Procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale). 1. Lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate. Per il rilascio della autorizzazione, è presentata all'Agenzia delle entrate apposita domanda nella quale sono indicati: a) il codice fiscale e la partita IVA della società richiedente; b) i dati anagrafici dei componenti del consiglio di amministrazione della società richiedente, nonchè dei componenti del collegio sindacale, ove lo stesso sia previsto dalle norme del codice civile in relazione al tipo di società richiedente; |
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